I “BUCHI NERI” DELLA LEGGE GELLI-BIANCO: PERCHÉ SERVE UN INTERVENTO SULLE NORME DI CARATTERE ASSICURATIVO

Nel corso del convegno ANAAO del 5 dicembre a Teramo ho condiviso una riflessione che ritengo rilevante per il comparto sanitario: il sistema introdotto dalla legge Gelli-Bianco presenta ancora criticità profonde, che rischiano di lasciare i professionisti esposti e i pazienti meno tutelati di quanto si creda.
Il primo grande buco nero riguarda il “doppio binario” della responsabilità:
da un lato, il medico risponde verso la struttura solo per colpa grave, con limiti ben precisi;
dall’altro, verso il paziente risponde in modo illimitato, anche se dipendente pubblico e anche in assenza di colpa grave.
Tuttavia, il sistema da un canto prevede che, rispetto all’azione promossa dal paziente, sia la struttura sanitaria ad stipulare la copertura assicurativa in favore del medico; dall’altro, consente alla struttura di adottare, a propria completa discrezione, delle “misure analoghe” in sostituzione di una vera polizza assicurativa. Il risultato? Molti professionisti rischiano di essere di fatto privi di copertura.
Inoltre, il decreto prevede:
– che tutte le polizze siano della tipologia claims made,  ma con inspiegabile retroattività decennale, senza considerare che esistono danni lungolatenti che si possono manifestare a distanza di anni dal comportamento colposo, e dunque rendere inoperativa la polizza, se la richiesta risarcitoria è a sua volta formulata molto dopo, ma entro il termine di prescrizione;
– che una serie di circostanze (richieste di relazione, comunicazioni ex art. 13, sequestri di cartella) non siano considerate “sinistro”, in difetto di una richiesta risarcitoria: tuttavia, sono rilevanti ai sensi dell’art. 1892 c.c. per escludere l’operatività della polizza che sarà in vigore al momento della richiesta. Occorreva una deeming clause, che non è invece prevista.