MEDICINA E DIRITTO:  un’alleanza tra prevenzione, responsabilità e nuove sfide

Il convegno tenutosi presso l’Hesperia Hospital di Modena il 21 marzo, tra i tanti spunti di riflessione che i numerosi ed autorevoli relatori hanno sollecitato, ha riproposto il tema della presenza del tutto insufficiente delle imprese assicuratrici nel settore della med-mal, malgrado il ruolo fondamentale ritagliato loro, con inspiegabile ottimismo, dal legislatore. La gran parte delle strutture sanitarie, pubbliche e private, almeno quelle di dimensioni medio-grandi e che trattano pazienti acuti, non sono assicurate, o lo sono con SIR elevatissime, che impongono un’articolata organizzazione per la gestione dei sinistri, ormai peraltro obbligatoria in base al decreto attuativo della legge 24/17. Ero stato chiamato ad illustrare il ruolo delle assicurazioni nella prevenzione del contenzioso in materia sanitaria, ed ho dovuto ammettere, mio malgrado, visto che rappresento compagnie dall’inizio della carriera, che tale ruolo è del tutto evanescente, visto che non coprono le aziende, se non per sinistri catastrofali, e che, se assicurano il medico autore della prestazione contestata, di default respingono ogni coinvolgimento, perché la “colpa grave” non c’è mai. Quindi, i risarcimenti restano sostanzialmente a carico delle strutture. E la giurisprudenza sembra quasi infierire. Segnalo un caso tra i tanti. La Cassazione, negli anni, ha elaborato lodevolmente il concetto di “inadempimento qualificato”. Ovvero, quando richiede un risarcimento, il paziente deve indicare, almeno a gradi linee, in cosa si concretizzi l’errore nel quale sarebbe incorso l’operatore sanitario. Naturalmente, la difesa della struttura e del medico, nonché, se ci fosse, della compagnia, si concentra sulla contestazione formulata. Senonché, il Giudice, siccome nel frattempo Cassazione ha deciso che la C.T.U. sanitaria è “percipiente”, formula un quesito del genere (assolutamente autentico) ai consulenti: ACCERTINO – se il TRATTAMENTO COMPLESSIVO DELLA PAZIENTE sia stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in relazione alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale; È l’inadempimento qualificato? Siamo in un processo penale, per definizione “inquisitorio”, o in uno civile che dovrebbe essere accusatorio? Se la CTU può indagare la correttezza del “trattamento complessivo”, quanto indicato in ricorso (ed oggetto della difesa svolta) diviene irrilevante. Stabilire in fase pre-giudiziale se il sinistro presenti un rischi elevato di soccombenza diviene difficilissimo, perché il trattamento deve essere indagato a 360 gradi, ben oltre la contestazione ricevuta. E poi ci si meraviglia se le assicurazioni fuggono…