12 Feb Medico di base e responsabilità dell’ASL, rivalsa della struttura e violazione dei parametri minimi: certezze e questioni ancora aperte a margine della sentenza n. 908/2026 del Tribunale di Napoli – Avv. Edoardo Errico
La recente sentenza n. 908/2026 del Tribunale di Napoli, in tema di colpa medica, impone alcune riflessioni. Le questioni affrontate che mi paiono più rilevanti sulle quali intendo soffermarmi sono:
a) la responsabilità dell’A.S.L. per fatto del medico “di base”;
b) l’ammissibilità della rivalsa dell’Azienda pubblica all’interno del processo principale;
c) la decadenza dalla rivalsa per violazione dell’art. 13 l. 24/17;
d) la violazione dei parametri previsti dal DN 55/14 nella liquidazione delle spese.
L’azione è stata promossa nei soli confronti dell’A.S.L. , prima con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e quindi con l’azione di merito, dai congiunti di una paziente deceduta, lamentando che il medico di base non avesse formulato l’ipotesi diagnostica di una dissecazione aortica, indirizzando gli accertamenti verso problematiche inesistenti.
a) In via preliminare, l’A.S.L. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ha chiamato in causa il medico, con successiva estensione da parte di questi alla compagnia che ho rappresentato, indicandolo quale unico responsabile, contestando di doverne rispondere ex art. 1228 c.c., sul presupposto che la prestazione del medico convenzionato, libero professionista non inquadrato in ambito ospedaliero, sarebbe del tutto autonoma, con conseguente applicazione dell’art. 10 comma 2 l. 24/17 relativa al professionista operante fuori dalle strutture sanitarie. Il Tribunale, accogliendo la tesi esposta dai chiamati in causa, ha invece affermato che la legittimazione sussiste, giacché “la prestazione curativa del medico di base viene eseguita “soltanto in forza ed in base al rapporto di convenzionamento (e non già in base ad un titolo legale o negoziale che costituisca un rapporto giuridico diretto con l’utente), il quale rappresenta altresì la fonte che legittima la sua remunerazione da parte, esclusivamente, della ASL (essendo vietato qualsiasi compenso da parte dell’utente)”(Cass. 14846/2024). In effetti, il ragionamento appare ineccepibile, anche considerando l’impianto generale della legge 24 (protezione del paziente e trasferimento degli oneri risarcitori prevalentemente a carico delle strutture).
L’eccezione mi era parsa da subito pretestuosa ed è stata correttamente rigettata.
b) Ma l’A.S.L., in via subordinata, aveva prudentemente esercitato anche l’azione di rivalsa ex art. 9 l- 24/17, provvedendo alla chiamata in causa sia nel procedimento di istruzione preventiva che in quello di merito, giacché gli istanti non lo avevano convenuto neppure in tale seconda fase. Il Tribunale, dopo aver autorizzato in entrambe le occasioni la chiamata in causa, ha affermato la possibilità di esercitare la rivalsa anche prima dell’avvenuto pagamento ed all’interno del processo principale, richiamando peraltro una giurisprudenza risalente (Cass. 13342/2004) e riguardante specificamente il diritto di surroga dell’assicuratore. In realtà, il problema non è costituito dall’ammissibilità della rivalsa all’interno del giudizio principale, che è implicitamente ammessa dalla stessa legge 24/17 al comma 2 dell’art. 9, che recita: “Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale”.
Se ne deduce che, se invece l’esercente la professione sanitaria è stato parte del giudizio di risarcimento, l’azione non deve essere esercitata solo successivamente al pagamento, ma può essere contestuale. La questione è tutta sulla possibilità, da parte della struttura, di determinare di propria iniziativa la partecipazione del medico – non citato dal paziente – al processo principale,
Sul punto, non mi risulta che la Cassazione si sia ancora pronunciata, mentre vi è giurisprudenza di merito che esclude la chiamata in causa (Tribunale di Ragusa, sentenza n. 331/2024 ) ed altra che la ammette (Tribunale di Lucca, sentenza n. 385/2024).
Devo premettere che il differimento della rivalsa determina, a mio avviso un inutile dispendio di energie processuali e complica oltremodo l’esercizio di tale azione (per dirne una: chi potrà costringere il paziente risarcito a sottoporsi ad una nuova C.T.U. nell’ambito del giudizio di rivalsa?).
Tuttavia, l’interpretazione logica della norma, che certo poteva ben essere più chiara, porterebbe a ritenere che la chiamata in causa da parte della struttura sanitaria non sia ammissibile, perché diversamente non avrebbe senso distinguere l’ipotesi in cui il medico partecipi all’azione risarcitoria da quelle in cui ciò non avvenga. La distinzione sembra poter derivare solo dal fatto che il medico sia stato citato direttamente dal danneggiato e che non possa essere “partecipare” al giudizio risarcitorio per iniziativa della struttura .
Dunque, secondo tale interpretazione, è il solo danneggiato che può citare il medico, in virtù del famigerato e dannoso “doppio binario”, ed è solo in tal caso che la struttura può esercitare la rivalsa nel processo principale.
In definitiva, resta una questione irrisolta, che forse meriterebbe un intervento legislativo chiarificatore.
c) Il Tribunale ha comunque dichiarato inammissibile la rivalsa perché, come abbiamo eccepito già in sede di accertamento tecnico preventivo, non era stata inviata al medico la comunicazione prevista dall’art. 13 l. 24/17 né quando era stato notificato il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., né al ricevimento del successivo ricorso ex art. 281 decies c.p.c. L’A.S.L. aveva resistito all’eccezione affermando che la norma avrebbe la funzione di garantire al medico la possibilità di esperire tempestivamente ogni difesa, anche spiegando intervento volontario in un processo del quale potrebbe avere altrimenti notizia solo molti anni dopo. Pertanto, la chiamata in causa, ancorché notificata oltre il termine di 45 giorni dalla notifica dell’atto giudiziario, avrebbe in concreto assolto alla funzione della comunicazione ex art. 13.
Il Tribunale non ha esaminato tali argomentazioni, limitandosi a rilevare l’intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine perentorio previsto dalla norma.
Anche al riguardo, devo distinguere quello che mi pare logico da quello che è stato stabilito dal legislatore.
L’introduzione di un termine di decadenza così ridotto è molto penalizzante per le strutture, in particolare nelle ipotesi (estranee alla fattispecie) in cui l’individuazione di uno o più professionisti responsabili ( o potenziali responsabili) del danno è molto complessa, dovendosi magari passare in rassegna distinte fasi riguardante la diagnostica iniziale, la profilassi preoperatoria, un intervento chirurgico eseguito da un’equipe numerosa e multispecialistica, la fase post operatoria ed il follow up. Né soccorre particolarmente l’impostazione accusatoria del danneggiato, giacché, purtroppo, il graduale svilimento del cd. “inadempimento qualificato”, il conferimento di incarichi ormai molto estesi (e chiaramente esplorativi) al collegio peritale nell’ottica della C.T.U. “percipiente”, si corre il rischio di inviare la comunicazione ex art. 13 al medico autore del comportamento censurato secondo chi agisce, e ritrovarsi una C.T.U. che invece attribuisce il danno ad altri professionisti avvicendatisi nelle cure. Pertanto, in una auspicabile, quanto del tutto improbabile, revisione della legge 24, la disposizione andrebbe a mio avviso profondamente modificata.
Ciò posto, allo stato non è discutibile che l’art. 13 introduca un termine perentorio ed una decadenza insanabile, come ha di fatto ritenuto il Tribunale. L’unica deroga all’obbligo di girare la notifica deve ritenersi ragionevolmente configurabile laddove il sanitario sia a sua volta direttamente destinatario della stessa. Infatti, la norma non impone alla struttura di preavvisare l’intenzione di esercitare la rivalsa, ma solo quello di rendere nota la proposizione del giudizio, notizia che il sanitario ha già ricevuto.
Concludendo, la sentenza ha correttamente dichiarato inammissibile la rivalsa in base ad una norma insuscettibile di diversa interpretazione.
d) Infine, un brevissimo accenno alla liquidazione delle spese processuali.
La Cassazione, con diverse sentenze, ha affermato che il Giudice non può derogare dai parametri previsti dal DM 55/14, se non applicando il massimo abbattimento, oggi previsto nella misura del 50% (da ultimo v. Cass. 11.7.2025 n.19049).
Orbene, in un giudizio che si è concluso con una condanna per oltre un milione ottocentomila euro, il Tribunale ha liquidato, in favore dei ricorrenti, del medico e della compagnia, € 3.056,00 per l’Atp ed € 10.860,00 per il merito, laddove i parametri indicavano rispettivamente € 9.998,00 ed € 37.951,00 (oltre aumento per il numero delle parti). Con il massimo abbattimento su tutte le fasi (che, francamente, non credo potesse neppure ipotizzarsi, se non per la fase di trattazione, in assenza di istruttoria nel giudizio di merito) i valori minimi inderogabili sarebbero di € 5.000,00 ed € 18.977,00 oltre accessori.
Ci si chiede in base a quale principio (non essendovi neppure una compensazione parziale) sia stata operata tale decurtazione, che purtroppo dimostra, come spesso accade, una scarsa considerazione da parte dei giudici dell’attività svolta dagli avvocati…